La contribuzione alla BILATERALITA’ è stata normata dal CCNL per la Formazione Professionale attualmente in vigore con scadenza al 31 dicembre 2027 e in particolare dall’Art. 3 del CCNL per quanto riguarda la contribuzione agli Enti Bilaterali nazionali e regionali e dall’Art. 17 lettera E per quanto riguarda il finanziamento degli Esoneri Sindacali nazionali e regionali con una specifica regolamentazione presente nell’allegato 8 del CCNL.
Nel documento allegato sono indicate le modalità con le quali i singoli Enti di Formazione/Agenzie Formative che applicano il CCNL per la Formazione Professionale potranno dar corso al versamento dei contributi.
In base all’Art. 3 comma c.14, a decorrere dal mese di aprile 2024, gli Enti che applicano il presente CCNL, non aderenti al sistema della bilateralità e che non versano i relativi contributi di cui ai precedenti punti, sono tenuti ad erogare a ciascun dipendente un importo mensile pari all’1,5% dell’imponibile previdenziale annuo, calcolato su 13 mensilità e diviso su 12 mensilità. Tale importo rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti. La quota potrà non essere più erogata dal mese successivo all'adesione ed all’inizio dei versamenti dell'Ente al sistema della bilateralità.