In allegato alla presente vi trasmetto il messaggio inps n. 8668 dello scorso 29 marzo, con il quale si comunica che, dal 1 gennaio 2010, cessano di avere efficacia le disposizioni fornite con precedente mess. n. 4929 del 17 febbraio 2010: ai lavoratori percettori dell'indennità di sospensione con integrazione a carico degli enti bilaterali, ai sensi dell'art. 19, co. 1 della legge 2/09, non verrà detratto il 5,84% a titolo di contribuzione.
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